DOMANDA
Quesito 1: Si chiede, nel caso in cui il RTI fosse composto da 2 operatori economici, dove: l'operatore A possiede la piena proprietà di una parte dei moduli applicativi previsti dal bando e l'operatore B possiede la piena proprietà della restante parte dei moduli applicativi previsti dal bando, si chiede di chiarire se il criterio c) riportato al paragrafo "3.2) Requisiti tecnico-organizzativi" del Disciplinare di gara, può ritenersi soddisfatto. **** Quesito 2: Con riferimento alla sezione "Centralità, unicità ed integrazione delle informazioni" riportata a pagina 4 del Capitolato tecnico, si chiede di chiarire se la soluzione oggetto della presente procedura di gara, può essere erogata in modalità SaaS (Software as a Service) su infrastruttura cloud qualificata AgID, secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD e in adempimento alle sue direttive di attuazione oggi incardinate nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica Amministrazione. Difatti dal 1° aprile 2019 le Pubbliche Amministrazioni potrebbero transitare da software on premise di tipo SaaS qualificati per il cloud della PA e censiti nel "Catalogo dei servizi Cloud qualificati per la PA" (Cloud marketplace AgID). **** Quesito 3: L'art. 6 del Disciplinare "Presentazione del software” stabilisce che “Le imprese partecipanti dovranno presentare il loro prodotto mediante 1 (una) giornata dimostrativa, avente la durata massima di 2 ore, davanti alla Commissione giudicatrice presso la sede dell’ente. La Demo della piattaforma proposta, tendente a verificare la completezza della soluzione offerta e la rispondenza alle specifiche funzionali richieste e quindi la coerenza ed aderenza agli obiettivi di questa Amministrazione, dovrà essere in grado di dimostrare il compimento delle operazioni gestionali relative alle tematiche dei servizi di cui al punto 6 del CT. La mancata presentazione della Demo del software, pur non comportando l’esclusione dalla procedura di gara, sarà giudicata negativamente dalla Commissione nell'ambito della valutazione finale espressa relativamente all'Offerta Tecnica presentata dalla Ditta." Al successivo art. 13 si legge invece:"La busta dell'offerta tecnica dovrà contenere altresì a pena l'esclusione la demo di cui al punto 6.1 del presente disciplinare". Si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del combinato delle due norme e soprattutto in che cosa consiste la Demo che va presentata insieme all'offerta tecnica (slides/brochure del software proposto?), considerato che ai sensi del'art. 6 la demo sembrerebbe avere ad oggetto il software, oggetto di proposta alla Stazione Appaltante e in quanto tale non inseribile in una busta; si chiede inoltre di precisare se la demo debba essere comunque effettivamente allegata alla busta tecnica o presentata direttamente alla commissione valutatrice; si chiede infine se la mancata presentazione della demo, nella forma da voi precisata, sia motivo di esclusione dalla gara o di valutazione negativa. **** Quesito 4: Si chiede cosa si intenda all’art. 10 “Requisiti partecipanti” per “soggetti di cui al punto 3”, considerato che l'art. 10 non ha nessun punto 3 e l'art. 3 del Disciplinare ha per oggetto i documenti di gara? Si chiede se trattasi di refuso che va interpretato come tutti gli operatori economici interessati alla gara? ****
Quesito 5: Considerato che l'art. 9 "Requisiti generali dei partecipanti" entra nel merito delle regole di partecipazione dei concorrenti (es. divieto di partecipazione in più RTI ecc.) e che l'art. 10 "Requisiti di partecipazione" prevede solo i requisiti economici-finanziari e quelli tecnici organizzativi si chiede un chiarimento in merito a ciò che la Stazione Appaltante individua quali requisiti generali e di idoneità professionale, citati nel N.B. presente sempre all'art. 10 in oggetto; ****
Quesito 6: L’art. 10.1 lett. b) inserisce tra i requisiti economici-finanziari "capacità finanziaria ed economica adeguata all'oggetto dell’affidamento, attestata da almeno due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, in relazione al valore del contratto", si chiede: · conferma del fatto che nell'ipotesi in cui l'operatore economico interessato alla gara abbia rapporti con un solo istituto bancario sono sufficienti la dichiarazione rilasciata dall'unico istituto bancario e l'autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o procuratore a ciò autorizzato dell'operatore economico attestante la sussistenza di rapporti economici finanziari con un solo istituto bancario; · in subordine, precisazioni in merito agli "intermediari" sempre richiamati all'art. 10.1.; ****
Quesito 7: Si prevede al punto 3.2 che gli operatori economici debbano "essere dotati di apposita certificazione del sistema di qualità dei processi aziendali almeno di livello ISO 9001:2008", si chiede conferma del fatto che vengano accettate dalla Stazione Appaltante a conferma del possesso del requisito, anche certificazioni ISO rilasciate successivamente al 2008 (es, ISO 9001:2015) **** Quesito 8: Si prevede al punto 3.2. che l'operatore economico debba "avere la piena proprietà del software applicativo offerto nell'ambito della proposta di partecipazione", in considerazione di quanto espresso nel capitolato tecnico si chiede conferma del fatto che la "piena proprietà" possa essere intesa anche come "piena disponibilità" **** Quesito 9: Art. 12 e art. 29 "Garanzia Provvisoria": alla luce di alcune contraddizioni presenti fra i due articoli si chiede conferma del fatto che: · la garanzia debba essere bancaria o assicurativa; · in caso di RTI costituendo, la garanzia e la dichiarazione d'impegno vadano intestate e sottoscritte da tutti i componenti del medesimo RTI costituendo; · in caso di RTI costituendo, per usufruire dello sconto del 50% si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione in base alla quale sarebbe necessario che tutte le società facenti parte del potenziale raggruppamento (e quindi non solo la mandataria o una mandante) posseggano una certificazione di qualità e, in particolare, dato il contesto della gara, la ISO 9001; · conferma che l'affermazione per "Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate" trovi applicazione nei confronti anche degli RTI costituendi ed in caso di risposta affermativa se è sufficiente che tali certificazioni siano possedute indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti e in che misura incide in termini di scontistica il possesso di tali ulteriori certificazioni di qualità; **** Quesito 10: Art.. 13 "PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – PUNTI MAX ATTRIBUIBILI 85". Rispetto alla previsione di cui all'art. 13 di seguito, per comodità, riportata " Ciascun elaborato, a pena di esclusione, componente l’offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:............III. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante", si chiede conferma che, sebbene non espressamente menzionato, anche il procuratore a ciò abilitato possa firmare al posto del legale rappresentante ciascun elaborato componente l'offerta tecnica **** Quesito 11: Art. 16 APERTURA DELLE BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTA TECNICA – NOMINA COMMISSIONE TECNICA". L'art. 16 all'ultimo cpv. di pag. 17 stabilisce che "Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica ed esclusivamente a parità del punteggio tecnico quello che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica", si chiedono dei chiarimenti in merito al verificarsi dell'ipotesi sopra riportata considerato che, secondo le nostre valutazioni, se Pt1=Pt2 e Pe1>Pe2, allora le due offerte non potranno, di fatto, avere lo stesso punteggio totale **** Quesito 12: Art. 28 "Avvalimento" . l'articolo in questione prevede che "Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nello specifico: iscrizione alla CCIAA o requisiti di cui al punto 7.1. “Iscrizione alla sezione ‘A’ dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 D.Lgs. 276/2003 relativa alle "Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20”, premesso che né l'art. 7.1. né l'art. 10.1 del Disciplinare menzionano la Camera di Commercio si chiede conferma del fatto che l'unico riferimento presente al tale requisito nella documentazione di gara sia il DGUE e che il richiamo al punto 7.1 sia un refuso. **** Quesito 13: Relativamente al Capitolato tecnico si chiede conferma del fatto che la proposta di una soluzione interamente erogata in cloud secondo il modello PaaS tramite un cloud service provider accreditato AgID rappresenti per la Stazione Appaltante un'alternativa accettabile all'installazione on premise del cliente".
RISPOSTA
Risposta 1: Si conferma che nella fattispecie rappresentata è verificato il possesso del requisito in parola purché, naturalmente, nell’impegno della RTI a costituirsi sia evidenziato in maniera chiara ed in equivoca che, con riferimento all’appalto de quo, la quota parte di moduli applicativi sia nella piena disponibilità della mandataria per l’intera durata dell’appalto. **** Risposta 2: Si conferma che per le previsioni dell’art. 4.1 del Capitolato Tecnico i moduli devono essere conformi alle norme ed ai principi dell’Amministrazione Digitale e che, pertanto, la soluzione proposta può essere erogata nelle modalità indicate. ****
Risposta 3: Si conferma che la “demo” della piattaforma proposta è richiesta per verificare la completezza della soluzione offerta e la rispondenza alle specifiche funzionali richieste dall’Amministrazione. Si chiarisce altresì che nell’offerta tecnica devono essere inserite esclusivamente la disponibilità ad effettuarla e una breve descrizione delle modalità di presentazione della “demo” proposte dal partecipante. Si specifica che per le previsioni dell’art. 6 del Disciplinare di gara “la mancata presentazione della Demo del software, pur non comportando l’esclusione dalla procedura di gara, sarà giudicata negativamente dalla Commissione nell’ambito della valutazione finale espressa relativamente all’Offerta Tecnica presentata dalla Ditta”. Per le previsioni integrate degli artt. 6 e 13, pertanto, si chiarisce che l’assenza della disponibilità ad effettuare la presentazione della “demo” è causa di esclusione, mentre la non presentazione della demo, anche in una fase successiva all’apertura dell’offerta tecnica, è causa di valutazione negativa. ****
Risposta 4: Si conferma che trattasi di refuso e che è da interpretarsi con i soggetti di cui all’art. 9 del medesimo disciplinare. ****
Risposta 5: Si chiarisce che il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale requisiti di carattere generale e di idoneità professionale (requisiti di cui all’art. 9, assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, referenza bancaria ex art.10.1 lett. b) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (cfr. art. 10.1 lett. a) e art. 10.2) in caso di raggruppamento devono essere soddisfatti nel complesso. ****
Risposta 6: Per quanto concerne il primo punto richiesto si rimanda alle previsioni di cui all’art. 83 c. 7 del codice degli appalti evidenziando come l’autocertificazione dell’unico rapporto economico finanziario, congiuntamente con il volume d’affari del partecipante rappresenti documentazione ritenuta idonea. ****
Risposta 7: Si conferma quanto chiesto. ****
Risposta 8: Si conferma quanto chiesto. ****
Risposta 9: La garanzia deve essere prodotte nelle modalità di cui all’assetto normativo vigente (cfr. art 93 e 103 del Codice degli appalti). Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete. ****
Risposta 10: Si conferma quanto chiesto. ****
Risposta 11: Si conferma che trattasi di refuso che va interpretato come una priorità alla migliore valutazione tecnica. ****
Risposta 12: Si conferma che trattasi di refuso. ****
Risposta 13: Si conferma che per le previsioni dell’art. 4.1 del Capitolato Tecnico i moduli devono essere conformi alle norme ed ai principi dell’Amministrazione Digitale e che, pertanto, la soluzione proposta può essere erogata nelle modalità indicate.
|